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Il riordinamento delle classi di concorso rallenta: il MIUR fallirà nell’applicazione della nuova tabella all’imminente bando di concorso 2015?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riforma dell’ordinamento delle classi di concorso ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione Cultura della Camera, sebbene con delle condizioni relative ad alcuni aspetti tecnici sul provvedimento. In Commissione è giunto anche il parere del Consiglio di Stato, che rallenta ulteriormente i lavori, richiedendo al MIUR di rispondere ad alcuni quesiti.

Il termine classe di concorso si applica alla definizione dei titoli accademici necessari per poter accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado attraverso un percorso abilitante successivo al conseguimento della laurea. Per la scuola dell’infanzia e primaria il percorso accademico attuale è invece già abilitante.

Il MIUR motiva che l'adozione del nuovo regolamento è funzionale alla prossima indizione di un nuovo concorso per docenti a fine anno. Il concorso non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso in quanto le stesse: non sono mai state adeguate agli ordinamenti della riforma Gelmini e non contemplano alcuni insegnamenti istituiti con il d.p.r. del 2010 relativi ai licei musicali e coreutici; si riferiscono agli ordinamenti universitari relativi all'anno 1989 e dunque non considerano tra i prerequisiti di accesso ai percorsi abilitanti altri titoli di laurea dei nuovi ordinamenti universitari; presentano un numero di classi concorsuali troppo elevato che risulta ingestibile sia a livello concorsuale che per la spendibilità del titolo abilitante negli incarichi scolastici da parte dei docenti.

Dunque la nuova bozza per il riordino del regolamento prevede l'aggiornamento delle classi, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali universitarie intercorse, il loro accorpamento per la maggior fungibilità dei docenti e infine l'aggiunta di 11 nuove classi conseguenti all'introduzione dei licei musicali coreutici, degli indirizzi di Calzature e Moda, di Grafica e Comunicazione e dell'insegnamento della Lingua italiana ai discenti di lingua straniera (classe A-23). La bozza del nuovo ordinamento oltre ad assegnare un codice identificativo e una denominazione a ciascuna classe indica ed elenca tutti i titoli accademici di accesso ripartiti tra vecchio ordinamento, lauree specialistiche e nuove lauree magistrali, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo accademico, indirizzi di studio e relative materie.

Sebbene le intenzioni della amministrazione proponente siano più che lodevoli, sin da subito tutti gli aspiranti docenti ed i docenti hanno rilevato una serie di incongruenze e criticità sul regolamento in fase di discussione. In primo luogo, ancora una volta il MIUR ha “confezionato” un provvedimento senza la dovuta consultazione delle rappresentanze civili e sindacali coinvolte. Il nuovo regolamento inoltre sembra essere stato scritto con eccessiva frettolosità e superficialità, contenendo evidenti contraddizioni in relazione a diversi accorpamenti e a parecchi allargamenti dell'accessibilità di alcune classi: talvolta risulta addirittura valido per l’accesso un titolo di laurea in cui mancano completamente esami nelle discipline oggetto di insegnamento (come nel caso della cdc A18, che fra i requisiti di accesso non presenta un esame obbligatorio nel settore scientifico disciplinare di Antropologia (M-DEA/01); in altri casi in maniera inspiegabile pur essendo contemplati nel corso di studi una serie di esami nelle discipline coinvolte, vi è l’esclusione dei laureati dalla classe di concorso in oggetto ( il caso dei laureati in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l’accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l’esame di Logistica durante i loro studi accademici).

A fermare definitivamente gli entusiasmi dei sostenitori del nuovo regolamento è giunto il parere oggettivo del Consiglio di Stato. Tuttavia esso non critica il Ministero per le intenzioni, ma sostanzialmente nel metodo utilizzato per avviare il provvedimento. Infatti esso precisa che il provvedimento è prettamente di natura amministrativa e si inserisce nel quadro degli interventi urgenti predisposti dal Governo con decreto-legge 112 nel 2008, poi convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, che prevede l'adozione anche di più regolamenti per la revisione del quadro delle classi di concorso. L'atto è legato all’esigenza di ottenere una maggiore fungibilità dei docenti abilitanti ed è del resto del tutto in coerenza con il programma di Governo, mirato ad aumentare il tasso di sostituibilità dei docenti in favore dei precari e a diminuire la spesa pubblica, razionalizzando al meglio le risorse umane a disposizione.

Il Consiglio di Stato solleva però una questione di legalità: secondo l'articolo 64, comma quattro, del decreto-legge 25/2008 n. 112, per la revisione dell'assetto ordinamentale è necessario seguire alcuni criteri, che limitano la discrezionalità politica e aumentano la qualità tecnica degli interventi: secondo questi criteri il Ministro dell'Istruzione deve agire di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza unificata e previo parere delle commissioni parlamentari competenti sia per l’istruzione che per le conseguenze di carattere finanziario. Dunque al Consiglio di Stato non basta il nullaosta a procedere del Ministro dell'Economia e delle Finanze per concedere l’autorizzazione, ma demanda al MIUR il compito di ripresentare il provvedimento chiedendo la co-sottoscrizione da parte del MEF.

Inoltre il CdS esprime un parere generale sulla coerenza del provvedimento col piano programmatico del Governo (Art. 64 Comma 3, L. 133/2008), che nel merito prevede che vengano accorpate le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, per permettere una maggiore flessibilità di impiego dei docenti. In primo luogo il CdS denuncia la mancata esplicitazione dei criteri adottati da parte del MIUR per progettare il riordino, a garanzia della trasparenza e indiscrezionalità politica della misura. Ad esempio esso denuncia la mancata razionalizzazione da parte dell’Amministrazione proponente  dei criteri adottati per proporre l’allargamento di alcune classi, soprattutto la non dimostrata rispondenza di tali criteri alla comunanza di matrice culturale e professionale: a titolo di esempio, nessun criterio è stato esplicitato sulla  classe  di  concorso A-21  (Geografia), per la  quale l’accesso viene esteso alle  lauree  in  Musicologia  e  beni musicali,  Scienze  delle  religioni,  Storia  dell'arte,  Informatica  per  le discipline  umanistiche, Filologia  moderna,  Filologia  e  letterature dell'antichità, Archivistica  e Biblioteconomia. Al tempo stesso manca la motivazione per cui alcuni requisiti vadano integrati con CFU aggiuntivi in alcune discipline, identificate solo con un acronimo e non con il nome esteso del settore.

Infine il CdS  raccomanda al MIUR di fornire assicurazioni in merito alla effettiva partecipazione degli aventi titolo in tutela dei soggetti che saranno interessati dal prossimo concorso e attualmente presenti in graduatoria.

In conseguenza delle irregolarità sollevate, il CdS ha sospeso il proprio parere sino a quando il MIUR non avrà rimediato alle mancanze commesse.

 

Tutto questo potrebbe compromettere il bando del concorso 2015? Il parere di chi scrive è che i tempi tecnici richiesti per rivedere il nuovo ordinamento alla luce delle richieste del CdS siano molto lunghi. Tutto questo è solamente il risultato di un agire frettoloso e superficiale.

Purtroppo pero’ anche un bando del nuovo concorso preparato sulla base del vecchio ordinamento potrebbe non tutelare tutti gli abilitati, specialmente nel caso in cui alcune classi considerate “in esubero” non fossero oggetto di bando. Meglio sarebbe stato provvedere dapprima a una misura parziale, come del resto il piano programmatico suggerisce, mirata ad esempio all’accorpamento di alcune classi solo dove necessario perchè a rischio di esclusione dal bando. Successivamente poi il MIUR avrebbe dovuto progettare un intervento più ampio e sensato.


Leggi il parere del CdS

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